L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato chiarimenti in merito di apposizione della dicitura in fattura ex-post
La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2020) prevede, al comma 195 dell’art. 1 che i beneficiari siano tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono riportare una dicitura analoga alla seguente:
“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019”
Tale onere riguarda, indistintamente, tutte le tipologie di beni agevolabili:
- investimenti in beni strumentali materiali ordinari di cui al comma 188, dell’articolo 1, Legge 160/2019 (aliquota del 6% in 5 anni);
- investimenti in beni strumentali 4.0 materiali di cui al comma 189, dell’articolo 1, Legge 160/2019 (aliquota del 40% o 20% in 5 anni);
- investimenti in beni immateriali (es. software) di cui al comma 190, dell’articolo 1 Legge 160/2019 (aliquota del 15% in 3 anni).
Con le risposte agli interpelli n. 438 e 439 del 05/10/2020 l’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti importanti chiarimenti:
- in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (risposta n.438) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
- in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (risposta n.439) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la possibilità di regolarizzare i documenti suddetti con i metodi seguenti:
- in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile (es. timbro);
- in caso di fattura elettronica è consentito, in alternativa:
- stampare copia del documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile (timbro). La copia cartacea dovrà, in ogni caso, essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973;
- realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile,nella circolare n. 14/E del 2019.
La regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.
Le modalità di regolarizzazione di cui sopra sono mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della c.d. Nuova Sabatini.