La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2020) ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti per chi ha investito in beni strumentali di tipo Industria 4.0, introducendo un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni nuovi fino al 40% del valore dell’investimento.
La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato secondo le seguenti regole temporali:
- beni acquistati e consegnati nell’anno solare 2020;
- beni consegnati nel primo semestre 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’impresa abbia già versato al venditore un acconto pari ad almeno il 20% del costo del bene stesso e che l’ordine sia stato accettato dal venditore stesso.
Investimenti ammissibili
Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta 4.0, sono i seguenti:
- beni materiali, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura annoverati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016 e successive integrazioni (es. centri di lavoro, torni, taglio laser, AGV, macchine tessili, magazzini automatizzati etc.);
- beni immateriali interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura annoverati nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 e successive integrazioni (software e beni immateriali).
Come determinare se il bene è agevolabile
La consulenza offerta mira a stabilire se l’investimento effettuato dall’azienda rientra nelle casistiche previste dal piano Transizione 4.0 e se le caratteristiche del bene acquitato siano rispondenti ai requisiti di legge necessari.
L’attività di consulenza verterà inoltre ad indicare all’azienda come eventualmente operare per soddisfare pienamente le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento (anche quelle solo parzialmente soddisfatte o non soddisfatte).
Una volta determinata la rispondenza delle caratteristiche al piano Transizione 4.0 sarà cura del professionista redigere la perizia tecnica necessaria per accedere all’agevolazione.
La Legge di Bilancio 2020 infatti prevede che per i beni con valore superiore a 300.000€ sia obbligatoria la perizia redatta dai un ingegnere iscritto al rispettivo ordine professionale che, si ricorda, deve soddisfare la caratteristica di terzietà rispetto al produttore/fornitore.
E’ inoltre fortemente consigliato, anche per i beni di valore inferiore a 300.000€, avere a disposizione la perizia utile a comprovare il soddisfacimento delle caratteristiche in caso di verifica delle autorità competenti.
A quanto ammonta l’agevolazione?
L’agevolazione segue la tabella sotto riportata:
Tipologia del bene | Valore del bene | Agevolazione %le | Anni |
Bene materiale (Allegato A) | fino a 2.500.000,00 € | 40% | 5 |
Bene materiale (Allegato A) | da 2.500.000,00 € a 10.000.000,00 € | 20% | 5 |
Bene immateriale (Allegato B) | fino a 700.000 € | 15% | 3 |
Come si utilizza
Innanzitutto, ai fini dell’accesso al contributo (che, si ricorda, è riconosciuto in via automatica), le aziende dovranno:
- conservare la documentazione che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Si tratta di un adempimento che, in caso di mancato rispetto, prevede la decadenza dall’agevolazione;
- disporre di fatture ed altri documenti inerenti gli acquisti dei beni, che contemplino una dicitura con l’espresso riferimento alle Legge n. 160/2019 art. 1 commi 184–197. In caso di mancato adempimento decade la possibilità di accedere all’agevolazione;
- disporre di una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito iscritti nei rispettivi albi (oppure attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato) da cui risultino le caratteristiche tecniche dei beni e la loro già avvenuta interconnessione. Come già anticipato è consigliato avere a disposizione la perizia tecnica anche in caso di beni con valore inferiore ai 300.000 €.
Inoltre, a meri fini statistici, le aziende dovranno inviare dal 2021 una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, i cui contenuti saranno definiti con apposito provvedimento ancora da emanare, il cui mancato invio non comporterà comunque la decadenza dal beneficio (come recentemente chiarito dallo stesso ministero sul proprio sito).
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap, può essere utilizzato in compensazione con modello F24, in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali e in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali, esclusivamente a partire dall’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni (comprovata da apposita perizia tecnica).
Infine, l’utilizzo del credito d’imposta non è vincolato alla necessità di dover attendere l’invio della dichiarazione dei redditi inerente l’esercizio 2020 (secondo quanto già chiarito in via generale dalla risoluzione AdE 110/E/2019).